Art. 2.

      1. Il personale di cui all'articolo 1, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che, in via eccezionale, non indossa la divisa, deve portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identificano chiaramente anche a distanza come appartenente a un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dai decreti di cui al citato articolo 1.